03 Mag

Nuovo de minimis per le aziende agricole: cosa cambia per le attività di formazione

Novità

Il 14 marzo scorso è entrato in vigore un nuovo Regolamento europeo n.316 del 2019 che modifica l’applicazione degli aiuti de minimis nel settore primario.

Nel dettaglio, il massimale dell’aiuto erogabile ad un’azienda, nell’arco di un triennio, sarà innalzato da € 15.000,00 a € 20.000,00 con l’ulteriore possibilità, in particolari casi eccezionali, di aumentare tale importo fino a € 25.000,00. Inoltre, il nuovo regolamento stabilisce l’obbligo, in particolare nel caso in cui si opti per il massimale più elevato, di creare registri centrali a livello nazionale che consentiranno di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare e di migliorare l’erogazione e il monitoraggio di tali aiuti.

La regola de minimis (il cosiddetto Regime de minimis è un regime definito dall’Unione europea secondo cui gli aiuti finanziari concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo stabilito) si può applicare anche ai finanziamenti pubblici dedicati alla formazione continua nelle imprese. Rimane pertanto l’unico canale per finanziare la formazione obbligatoria, come i vari corsi previsti per la sicurezza sul luogo di lavoro, quelli relativi all’ottenimento dei vari patentini definiti dalle norme compreso quello per l’utilizzo dei fitofarmaci, ecc.

Per riassumere, gli aiuti di stato alla formazione nelle imprese agricole sono erogabili in due modalità che possono essere scelte liberamente da chi concede il finanziamento:

Primo, il Regolamento UE n. 651/2014 (Sez. 5 – art. 31, Regime di aiuti alla Formazione): in questo caso gli aiuti vengono concessi solo per attività formative che non rientrano nella “fattispecie obbligatoria”. L’intensità di aiuto alla formazione non può superare il 50 % dei costi ammissibili dell’intervento previsto. Tale percentuale può essere aumentata al  massimo  fino  al  80  %  dei  costi  ammissibili  al  verificarsi  delle seguenti condizioni, anche cumulabili tra loro:

a. finanziamento richiesto da una piccola impresa: aumento di 20 punti percentuali

b. finanziamento richiesto da una media impresa: aumento di 10 punti percentuali

c. formazione destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati: aumento di 10 punti percentuali.

Il vantaggio di tale opzione risiede nel fatto che si possono superare i limiti di finanziamento imposti dal Regime de minimis. Lo svantaggio invece è costituito dall’obbligo di dover cofinanziare la quota parte non coperta dall’aiuto di stato. Per la maggior parte dei casi tale cofinanziamento corrisponde al costo del mancato lavoro dei dipendenti dell’azienda destinatari della formazione.

Seconda modalità, il Regolamento UE n. 316 (2019): la disciplina del de minimis del settore agricolo implica che un’impresa non possa usufruire, in tre anni, di  aiuti in regime de minimis complessivi  superiori a € 20.000,00 o a € 25.000,00 in base alle scelte dello Stato membro. L’intensità del finanziamento è pari al 100% e non sussiste quindi l’obbligo di dimostrare alcun cofinanziamento. Sono ammesse anche attività formative definite obbligatorie dalla normativa vigente.

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